ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 27.06.2024 – Tagli di Alberi in Prossimità di Strade ed Aree Pubbliche

Data:
27 Giugno 2024

Ordinanza Sindacale Diamante
Si ordina a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, POSTI ESTERNAMENTE AL CENTRO ABITATO di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
  • al taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che siano poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all’altezza massima delle piante;
  • potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
  • rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
Si ordina a  tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti nel CENTRO ABITATO di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
  • taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
  • potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
  • rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
SI ordina agli Enti proprietari delle strade, (PROVINCIA) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni, a quanto di seguito specificato:
  • taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che siano poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all’altezza massima delle piante;
  • potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
  • rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
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