Si ordina a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, POSTI ESTERNAMENTE AL CENTRO ABITATO di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato: al taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni e che siano poste ad una distanza inferiore a mt.